Articolo 2
(Compito dei Comuni)
2. Ai fini della presente legge si intendono per animali da affezioni gli animali appartenenti a specie mantenute per compagnia o diporto, senza fini produttivi o alimentari.
3. Allo scopo di garantire il benessere degli animali da affezione, nel rispetto delle norme statali ed europee vigenti, è vietato a chiunque causare loro dolore o sofferenza e organizzare spettacoli, rappresentazioni pubbliche o private e competizioni con animali che possano comportare maltrattamenti o sevizie.
3 bis. In particolare, fatti salvi eventuali risvolti penali, è sempre vietato far indossare agli animali collari o altri congegni atti a determinare scosse o impulsi elettrici anche se inattivi o altri strumenti coercitivi che cagionano sofferenza o stress.
4. All’attuazione della presente legge provvedono, nei rispettivi ambiti di competenza, la Regione, le Province, i Comuni singoli o associati, le Unioni Montane e l’ASUR, con la collaborazione delle associazioni di protezione animale iscritte nel registro di cui alla legge regionale 30 maggio 2012, n. 15 (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato).
Nota relativa all'articolo 1
Così modificato dall'art. 16, l.r. 29 luglio 2008, n. 25, e dall'art. 1, l.r. 20 aprile 2015, n. 18.
Art. 2
(Compiti dei Comuni)
1. I Comuni singoli o associati e le Comunità montane provvedono:
a) al ricovero, alla custodia e al mantenimento temporanei dei cani nei casi previsti dagli articoli 86 e 87 del regolamento di polizia veterinaria approvato con dpr 8 febbraio 1954, n. 320 e comunque quando ricorrono esigenze sanitarie di profilassi;
b) al ricovero, alla custodia e al mantenimento dei cani catturati per il tempo necessario alla restituzione ai proprietari e ai detentori o all'affidamento ad eventuali richiedenti;
c) al ricovero, alla custodia e al mantenimento dei cani per i quali non è possibile la restituzione o l'affidamento;
c bis) alla riduzione del fenomeno del randagismo attraverso campagne di sterilizzazione degli animali di proprietà, promozione delle adozioni attraverso la diffusione di foto e informazioni riguardanti gli animali ricoverati nei canili, gattili e rifugi, direttamente o attraverso le associazioni di protezione animale iscritte nel registro regionale del volontariato di cui alla l.r. 15/2012 , anche stipulando apposite convenzioni. A tal fine i Comuni devono indicare sul proprio sito istituzionale il nome della struttura ove sono detenuti i propri animali, l’ubicazione, gli orari di apertura al pubblico e ogni altra informazione utile alla promozione delle adozioni;
d) all' applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 21.
2. I Comuni singoli o associati e le Comunità montane provvedono al risanamento dei canili esistenti e costruiscono rifugi per cani nel rispetto dei requisiti indicati agli articoli 3 e 4.
3. I Comuni e le Comunità montane provvedono inoltre alla realizzazione e al mantenimento delle strutture finalizzate al ricovero e cura temporanei dei gatti che vivono in libertà, feriti, ammalati o sterilizzati.
4. I Comuni e le Comunità montane per lo svolgimento dei compiti loro affidati dalla presente legge possono avvalersi della collaborazione di associazioni iscritte nel registro regionale del volontariato di cui alla l.r. 15/2012 o gruppi protezionistici, senza fini di lucro, previa stipula di apposita convenzione. I Comuni e le Comunità montane possono prevedere l'introito di contributi volontari dei cittadini per la realizzazione delle finalità della presente legge.
4 bis. La Giunta regionale determina, esclusivamente in funzione dell’età e dello stato di salute degli animali ricoverati, il minimo e il massimo delle tariffe concernenti le spese per il mantenimento degli animali. Le tariffe sono aggiornate ogni quattro anni.
4 ter. Nei contratti e nelle convenzioni stipulati per il mantenimento degli animali i Comuni singoli o associati e le Comunità montane non possono stabilire un limite minimo tariffario diverso da quello stabilito dalla Giunta regionale ai sensi del comma 4 bis.
4 quater. La Giunta regionale, sentiti i Comuni singoli o associati, le Unioni Montane e l’ASUR, con la collaborazione delle associazioni di protezione animale iscritte nel registro di cui alla legge regionale 30 maggio 2012, n. 15 (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato):
a) adotta uno specifico protocollo regionale per favorire e facilitare l’adozione dei cani detenuti nei canili;
b) promuove la sottoscrizione del protocollo da parte dei soggetti che gestiscono i canili.