Multa se guidi l’auto di un altro: ecco a chi interessa veramente
Dal
3 novembre molti proprietari di vetture dovranno indicare sulla carta di
circolazione il reale utilizzatore del mezzo. abbiamo provato a chiarire come,
perché e a quale costo
Per
fare definitivamente chiarezza sulle nuove sanzioni, in vigore dal prossimo 3
novembre, destinate a chi guida un’automobile di diverso intestatario, la
Motorizzazione Civile ha provveduto negli ultimi giorni a rendere noto, sia con
un circolare che attraverso il
proprio direttore generale, quando e in che modo la norma viene applicata.
OBBLIGO – Come abbiamo già spiegato la
scorsa settimana, della nuova norma in vigore da lunedì prossimo parla la circolare del Ministero e
dei Trasporti datata 10 luglio 2014 e inviata a Regioni e Province Autonome,
Ministero dell’Interno, Aci, Unasca, Confarca e altri enti. Il documento
riguarda l’articolo 94 (comma 4-bis) del codice della strada, introdotto nel
2010 dalla legge 120 (articolo 12, comma 1, lettera a). Si tratta di una regola
introdotta quattro anni fa, che ha avuto dunque bisogno di una lunga fase prima
di vedere la sua applicazione, e che stabilisce che, se si utilizza per un
periodo di 30 giorni una vettura, le generalità dell’automobilista, indicate
ovviamente anche sulla patente, dovranno comparire pure sulla carta di
circolazione.
OBIETTIVO – L’obiettivo dell’obbligo è quello di facilitare l’identificazione
dei responsabili della circolazione nei casi in cui ad utilizzare il mezzo non
sia il proprietario e di rendere quindi più diretta ed efficace l’applicazione
di eventuali sanzioni. La nuova regola può inoltre facilitare la lotta
all’evasione fiscale soprattutto nel caso di beni di lusso intestati in maniera
fittizia.
SANZIONE – In caso di violazione della norma si rischia una sanzione
salatissima, dai 705 ai 3.526 euro a carico del proprietario e non del
guidatore occasionale, oltre ovviamente al ritiro della carta di circolazione.
REGISTRAZIONE – Per mettersi in regola è opportuno recarsi alla
Motorizzazione, agli sportelli del Dipartimento dei Trasporti.
COSTI – Ogni aggiornamento della carta di circolazione costa 25
euro, di cui 16 di imposta di bollo e 9 di diritti di motorizzazione.
NON
RETROATTIVITÀ – La nuova regola
non si applicherà alla maggior parte dei veicoli in circolazione. La norma non
è infatti retroattiva. La circolare del ministero ha spiegato che il mancato
aggiornamento delle carte e dell’Archivio nazionale dei Veicoli «con riferimento
agli atti insorti anteriormente al 3 novembre 2014» non dà luogo
all’applicazione della sanzione. L’entrata in vigore era inizialmente stata
prevista per il 7 dicembre 2012, ma la necessità di adeguare i sistemi
informatici, ha costretto il Ministero dell’Interno a posticipare. Per quanto
riguarda le immatricolazioni già in essere, è bene precisare che la
regolarizzazione, facoltativa, è comunque possibile.
VEICOLI
INTERESSATI – L’obbligo a
cambiare i dati sulla carta di circolazione in caso di utilizzo prolungato da
parte di persona diversa dall’intestatario riguarda sia gli autoveicoli, che i
motoveicoli e i rimorchi, ma va chiarito che interessa soprattutto i veicoli
aziendali o a noleggio, e quindi alle flotte aziendali. Come ha chiarito
all’Ansa il direttore generale della Motorizzazione Maurizio Vitelli «la norma
riguarda principalmente le società di autonoleggio, i veicoli di comodato,
quelli di proprietà di minorenni non emancipati ed interdetti, quelli messi a
disposizione della pubblica amministrazione a seguito di una pronuncia
giudiziaria». Tutti i casi «in cui era necessario individuare uno strumento che
permettesse l’identificazione certa del soggetto responsabile della vettura
circolante e di eventuali violazione al codice della strada e connesse
sanzioni».
COMODATO – Il comodato «esclusivo e personale» e «a titolo gratuito»
è uno dei casi più frequenti di applicazione della norma. In questo caso però
le generalità dell’utilizzatore dell’automobile per un periodo superiore ai 30
giorni non vanno annotate sulla carta di circolazione, ma soltanto registrate
alla Motorizzazione. Dopo la registrazione verrà poi rilasciato una ricevuta
che non sarà comunque necessario portare con sè a bordo. alla scadenza del
comodato non sono necessarie ulteriori dichiarazioni o annotazioni, in quanto
si presume che il veicolo sia tornato nella disponibilità dell’azienda. Una
comunicazione sarà dovuta solo in caso di cessazione anticipata del comodato.
VEICOLI
ESCLUSI – Non c’è obbligo
di indicazione sulla carta di circolazione nel caso in cui siano i familiari
dell’intestatario ad utilizzare il veicolo, purché conviventi. Ciò significa
che non ci saranno sanzioni per chi guida per un lungo periodo l’automobile di
genitori, marito, moglie o figlio, ma è opportuno che l’indirizzo di residenza
di intestatario e conducente siano gli stessi. La norma non riguarda poi
neanche coloro che svolgono attività di autotrasporto con licenza e i rimorchi
di massa superiore alle 3,5 tonnellate. Sono quindi esentati gli iscritti all’Albo
dei trasportatori, i possessori di licenza in proprio, i taxi, gli autobus, i
noleggi con conducente.
NUMERI – Se è vero che la stragrande maggioranza dei casi di
utilizzo di vetture da parte di una persona diversa dall’intestatario è esclusa
dall’obbligo di indicazione delle generalità del conducente sulla carta di
circolazione è anche vero che il numero di automobili coinvolte non è
irrisorio. Secondo le cifre diffuse dall’Aniasa, Associazione nazionale
industria dell’autonoleggio e servizi automobilistici, nei primi nove mesi del
2014 sono circolati circa 700mila auto e mezzi commerciali. L’obbligo, va
precisato, non riguarda i contratti in essere. Come ha chiarito il direttore
noleggio a lungo termine di Aniasa, Pietro Teofilatto, «la norma riguarderà tutto
quello che è oggetto di contratto dal 3 novembre in poi».
ENTI COINVOLTI – Come affermato dal direttore generale Vitelli «il
provvedimento prima di essere emanato è stato oggetto di confronto con tutte le
categorie interessate: ministero degli Inteni, Aniasa, Assilea, Anfia, Unrae,
Unasca e Confarca».